Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (del praticante avvocato)

Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era stata sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava la delibera con la quale il COA aveva revocato in autotutela il provvedimento di iscrizione al registro dei praticanti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Atzori), sentenza n. 288 del 5 luglio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 288 del 05 Luglio 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 09 Ottobre 2019 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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