Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era stata sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava la delibera con la quale il COA aveva rigettato la sua domanda di iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 26 Settembre 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Dicembre 2021 (cancellazione amm.va)
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