Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (del praticante avvocato)

Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava il mancato accoglimento della sua domanda di iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 9 settembre 2017, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 09 Settembre 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 21 Aprile 2015
abc, Giurisprudenza CNF

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