Il ricorso dell’incolpato al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto da avvocato non cassazionista e privo di procura speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha dichiarato l’inammissibilità).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 22 Novembre 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 03 Novembre 2014 (censura)
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