Revocazione della sentenza: l’errore di fatto può risultare solo dagli atti e dai documenti già prodotti in causa

L’errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Conseguentemente, ove la prova documentale della tempestiva proposizione del gravame non si trovi agli atti del fascicolo dell’impugnazione stessa, a nulla rileva la successiva documentazione prodotta dal ricorrente ai fini di una pretesa revocazione per errore di fatto della sentenza di inammissibilità (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF veniva proposta mediante invio del ricorso a mezzo posta, che perveniva al COA in data 12/3/2009 e dunque tempestivamente. Il COA stesso, tuttavia, protocollava il ricorso con timbro di depositato il successivo 19/3/2009, cioè fuori tempo massimo per l’impugnazione. Poiché il ricorrente documentava al CNF soltanto tale secondo e tardivo deposito, l’impugnazione veniva dichiarata inammissibile. Il professionista proponeva quindi ricorso per revocazione ex art. 395 co. 4 cpc che, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Pasqualin), sentenza del 23 luglio 2013, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 23 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Settembre 2010 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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