Stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, è inammissibile l’impugnazione del provvedimento con cui il Consiglio territoriale abbia revocato in autotutela una propria decisione, affetta da nullità e per questo appellata, così da avviare un nuovo procedimento disciplinare per quei medesimi fatti, ma resta ferma l’impugnabilità della decisione conclusiva del riaperto procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 10 maggio 2016, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 10 Maggio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Urbino, delibera (censura)
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