Reticenza e presunzione di non colpevolezza in sede disciplinare

Il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio accusatorio, sicché dal mero silenzio serbato dall’incolpato rispetto ad una contestazione mossagli non può di per sè dedursi la fondatezza della stessa, incombendo al Giudice disciplinare l’onere di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 230

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 50.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 04 Luglio 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30999 del 27 Dicembre 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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