Nell’esercizio di attività professionale all’estero, l’avvocato italiano deve rispettare il codice deontologico interno nonché quello del paese in cui viene svolta l’attività (art. 3 ncdf), giacché la violazione di doveri fondamentali per l’esercizio della professione forense non perde o acquista connotazione e rilevanza negativa sotto il profilo deontologico in ragione del locus commissi delicti (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. Alpa – rel. Picchioni, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25627 del 14 dicembre 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 25627 del 14 Dicembre 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 202 del 24 Dicembre 2015
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