Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico

La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, trattavasi di contenuto asseritamente pubblicato sui social dalla segretaria di studio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 20 settembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 20 Settembre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 53 del 13 Settembre 2019 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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