Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico

La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, il comportamento materiale che aveva dato luogo al procedimento disciplinare era stato asseritamente compiuto dalla neoassunta segretaria di studio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Virgintino), sentenza n. 189 del 5 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 05 Novembre 2021 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 22 Maggio 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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