Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, è sufficiente l’elemento della suitas della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo. L’evitabilità della condotta tenuta delinea, pertanto, la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 17.07.2013 n.106; C.N.F. 15.03.2013 n.39; C.N.F. 27.12.2012 n.193.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 10 Novembre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 05 Dicembre 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23364 del 16 Novembre 2015 (respinge)
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