Ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dolo o colpa), essendo sufficiente la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto, a prescindere dall’eventuale finalità dell’azione violativa della condotta.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)
0 Comment