In tema di illecito disciplinare, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso. Quest’ultimo deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Varrone), SS.UU., ordinanza n. 26473 del 1° ottobre 2025
Vedi Requisitoria Procuratore generale
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 26473 del 01 Ottobre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 83 del 28 Marzo 2025
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