Ansia e sintomi depressivi non escludono, di per sé soli, la responsabilità derivante da illecito disciplinare, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 22 novembre 2018, n. 138
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 22 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 25 Marzo 2014 (sospensione)
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