Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense.

La professione forense e’ esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) e’ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;
d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

Art. 2, co. 2, DECRETO Ministero Giustizia del 25 febbraio 2016, n. 47 (in GU Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2016) – Entrata in vigore: 22/04/2016 (link Normattiva).

NOTA:
Sull’obbligo, tuttora differito, dell’assicurazione professionale, cfr. Consiglio nazionale forense (Secchieri), parere 24 giugno 2015, n. 35.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
varie

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