Regolamento di competenza e conflitto meramente “virtuale”: necessaria l’apertura o pendenza dei procedimenti disciplinari

Affinché il CNF possa essere chiamato a risolvere un conflitto di competenza tra Consigli territoriali (artt. 38, co. 2, e 49 R.D.L. n. 1578/1933 nonché art. 45 cpc), è necessaria la contemporanea pendenza di procedimenti avanti a Giudici disciplinari diversi ove questi si dichiarino tutti competenti a procedere, ovvero quantomeno l’apertura dei procedimenti stessi allorché si ritengano tutti incompetenti, come nel caso in cui il giudice indicato come competente, a seguito della decisione dichiarativa di incompetenza da altro giudice, ritenga a sua volta di essere incompetente (Nel caso di specie, entrambi i Consigli territoriali si erano dichiarati incompetenti, senza tuttavia aver aperto il relativo procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 321

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Pace), sentenza del 5 luglio 2004, n. 151.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 321 del 20 Ottobre 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Urbino, delibera del 12 Aprile 2013
abc, Giurisprudenza CNF

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