Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione degli artt. 1261 cc, si renda cessionario di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano la sua attività, trattandosi di condotta contraria ai principi di probità, dignità e decoro professionale, idonea di per sé a vulnerare gravemente sia il prestigio personale dello stesso avvocato, sia l’immagine dell’intera classe forense (Nel caso di specie, l’avvocato aveva affermato di aver incassato il compenso dal proprio cliente -che già trovavasi in stato di decozione e poi in effetti dichiarato fallito- mediante la cessione del credito recuperato per conto del cliente stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
NOTA
Con specifico riferimento al divieto di patto di quota lite, cfr. gli artt. 25 co. 2 cdf e 13 co. 4 L. n. 247/2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 24 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 11 del 11 Dicembre 2022 (sospensione)
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