Il dies a quo per la proposizione dei ricorsi in materia elettorale decorre dalla data in cui il verbale di proclamazione viene chiuso e sottoscritto (art. 28, co. 12, L. n. 247/2012), mentre tutte le ulteriori attività ed atti successivamente intervenuti risultano irrilevanti ai fini della decorrenza dei termini, e pertanto inidonei a procrastinare il termine decadenziale (Nel caso di specie, il reclamo era stato proposto conteggiando come dies a quo il giorno di pubblicazione del verbale di proclamazione sul sito web del COA, avvenuta due giorni dopo l’assunzione della relativa delibera. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il reclamo elettorale per tardività).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 79 del 24 giugno 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 154 del 7 dicembre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 24 Giugno 2020 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 31 Dicembre 2018
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