L’art. 28, co. 12, L. n. 247/2012(*) entra in vigore, per la parte relativa alla disciplina dell’ordine circondariale, a partire dal 1.1.2015 dal momento che riconfigura in modo innovativo la struttura dell’ordine circondariale modificandone, ad esempio, la composizione numerica (art. 28, comma 1), attribuendogli nuovi compiti e prerogative (art. 29), istituendo il collegio dei revisori (art 31), come peraltro emerge anche dall’art. 65, co. 2, legge cit. il quale prevede che i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della legge (2.2.2013) sono prorogati fino al 31.12.2014 ditalché i vecchi consigli dell’ordine sopravvivono sino a detta data nella configurazione originaria, con conseguente rinvio all’1.1.2015 dell’entrata in vigore, tra gli altri, dell’art. 28, co. 12, cit.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 177
(*)NOTA:
Art. 28, co. 12, L. n. 247/2012:
Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio”.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 08 Ottobre 2013 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 10 Novembre 2012
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