Il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l’ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all’interno del codice, ma trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l’ufficio di testimone.
NOTA
In arg., cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 215/1997; conf. Corte costituzionale, sentenza n. 433/2001.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Maggio 2022 (censura)
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