L’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ssgg. c.p.p. (c.d “patteggiamento sul reato” o “sull’imputazione”) è istituto del tutto diverso da quello del “concordato in appello” ai sensi dell’art. 599-bis c.p. (c.d. “patteggiamento sulla sentenza” o “sui motivi”), sicché a quest’ultimo non si applica l’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, bensì l’art. 653, comma 1-bis, del c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 419 del 13 novembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 369 del 9 ottobre 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 14 Aprile 2025 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 82 del 08 Ottobre 2024 (radiazione)
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