Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti

Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 28 Marzo 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 26 Giugno 2024 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment