Rapporti con i magistrati – Amicizia con magistrato tale da indurre terzi a dubitare dell’imparzialità del giudice – Comportamento non riservato – Illecito deontologico

Il professionista che coltivi un’amicizia con un magistrato conseguendone un trattamento preferenziale nei propri impegni professionali, che ottenga dallo stesso il privilegio, negato ai suoi colleghi, di ricevere i clienti nel suo ufficio anche nelle ore pomeridiane, e che utilizzi tale circostanza senza discrezione e riservatezza, tiene un comportamento non consono ai principi di correttezza, dignità e decoro professionali e merita la sanzione della censura. Il professionista deve infatti tenere un comportamento nei confronti del giudice tale che deve assolutamente evitarsi che le parti ed il pubblico in genere e gli stessi colleghi possano, per effetto di manifestazioni esteriori, essere indotti a dubitare della imparzialità del giudice.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 18 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 15 Luglio 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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