Il comportamento dell’avvocato che chieda ad una propria (ex) cliente ingenti somme di denaro per non diffondere foto osè della stessa, lede l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense ed è totalmente incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012, sicché tale illecito non può che portare all’applicazione della sanzione disciplinare più grave per l’assoluta violazione dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza (Nel caso di specie, il professionista era stato condannato in sede penale per aver richiesto ad una propria ex cliente la somma di € 200mila con la minaccia di diffondere, altrimenti, fotografie che la ritraevano nuda. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 14 del 2 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 02 Febbraio 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 76 del 31 Dicembre 2018 (radiazione)
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