Radiazione per l’avvocato che tenga comportamenti inconciliabili con la propria funzione sociale e quindi con la permanenza nella comunità forense

Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf), tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo e perciò da meritare la massima sanzione disciplinare, il comportamento dell’avvocato che richieda un’ingente somma di denaro promettendo in cambio di prestare la propria illecita intercessione al fine di procurare una indebita assunzione pubblica, in tal modo compromettendo gravemente l’immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal CDD di appartenenza con la sospensione dall’esercizio della professione forense per un periodo di anni cinque. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso del PM, ritenendo invece congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 284 del 5 dicembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 284 del 05 Dicembre 2023 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 5 del 10 Febbraio 2023 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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