Radiazione per l’avvocato che favoreggi o sfrutti la prostituzione

Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, meritevole della massima sanzione disciplinare perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato diretto al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, nonché al riciclaggio e all’usura (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 263 del 20 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 20 Giugno 2024 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 26 del 13 Novembre 2019 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment