Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense, tale da meritare la massima sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Greco), sentenza n. 151 del 26 settembre 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 47 del 27 maggio 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 26 Settembre 2022 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Gennaio 2022 (radiazione)
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