Radiazione per l’avvocato che falsifichi oppure usi sapendoli falsi dei riconoscimenti di debito con firma apocrifa di colleghi appena deceduti

Costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell’albo professionale perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che commetta un considerevole numero di reati, utilizzando di fatto la professione forense per perseguire fini personali attraverso mezzi illeciti e fraudolenti (Nel caso di specie, l’avvocato era aduso predisporre falsi riconoscimenti di debito apparentemente sottoscritti da colleghi appena deceduti e poi fatti valere nei confronti degli eredi, subendo per questo anche diverse condanne penali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 123 del 28 aprile 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 28 Aprile 2025 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera n. 11 del 19 Luglio 2024 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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