Radiazione per l’avvocato che agevoli l’attività criminale di una associazione a delinquere transnazionale

Costituisce gravissimo illecito disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell’albo professionale, il comportamento dell’avvocato che contribuisca ad una associazione a delinquere transnazionale prestando la propria attività materiale attraverso l’intestazione fittizia di beni riferibili all’associazione medesima al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, nonché riempiendo abusivamente e quindi alterando le schede elettorali in bianco inviate agli elettori residenti all’estero al fine di dirottare i voti in favore di un primario esponente mafioso candidato al Senato per la circoscrizione estero.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26990 del 14 Settembre 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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