Costituisce gravissimo illecito disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell’albo professionale, il comportamento dell’avvocato che contribuisca ad una associazione a delinquere transnazionale prestando la propria attività per la commissione materiale di delitti di stampo mafioso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 88 del 9 maggio 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 09 Maggio 2023 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 07 Settembre 2020 (radiazione)
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