Radiazione per l’avvocato amministratore di sostegno che si appropri indebitamente di ingenti somme del beneficiario

Costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare, che lede enormemente l’immagine della professione forense ed in quanto tale giustifica la massima sanzione disciplinare, il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, l’avvocato aveva sottratto al proprio beneficiario oltre un milione di euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 168 del 23 giugno 2025

NOTA:
In senso conforme, sempre riferite a illeciti commessi da amministratori di sostegno ai danni dei beneficiari assistiti, CNF n. 120/2025, CNF n. 109/2025, CNF n. 26/2025, CNF n. 132/2024, CNF n. 125/2024, CNF n. 45/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 172/2022, CNF n. 142/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 112/2022, CNF n. 153/2021, CNF n. 122/2021, CNF n. 91/2021, CNF n. 225/2020, CNF n. 164/2020 (appropriazioni indebite), nonché CNF n. 125/2024 (acquisto a prezzo vile di un immobile del beneficiario) e CNF n. 45/2023 (modifica fraudolenta a favore proprio o di terzi compiacenti quale beneficiario della polizza vita del beneficiario).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 23 Giugno 2025 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 20 Febbraio 2024 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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