Radiazione a vita per l’avvocato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa

La condanna definitiva del professionista per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si pone in assoluta antinomia con la permanenza nell’albo forense (dal quale deve appunto essere radiato), nonché con l’eventuale sua reiscrizione ex art. 62 co. 10 L. n. 247/2012, giacché ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile ex art. 17 L. n. 247/2012 cit. (già “specchiatissima ed illibata” ex art. 17 RDL n. 1578/1933), l’illecito commesso appare del tutto incompatibile con la delicata funzione di cooperazione all’esercizio della giurisdizione propria dell’attività del difensore e non pare emendabile dal mero trascorrere del tempo, neppure in presenza di comportamenti successivi asseritamente corretti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 07 Luglio 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 19 Ottobre 2019 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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