L’assenza di reddito, peraltro non debitamente comprovata, non esonera l’avvocato – quale pretesa forza maggiore – dall’obbligo di provvedere al versamento delle quote di iscrizione all’albo, registro o elenco professionale (art. 2 L. n. 536/1949), che si configura come “quota associativa” ad un ente ad appartenenza necessaria ai fini del legittimo esercizio della professione, della cui legittimità costituzionale non può ragionevolmente dubitarsi.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 23 Luglio 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 11 Maggio 2012 (sospensione)
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