La Commissione, esaminato il quesito, rileva preliminarmente che non rientra nelle proprie competenze pronunciarsi sulla gestione del personale da parte degli Ordini circondariali. Se è vero infatti che il CNF esamina la pianta organica dei COA, l’approvazione definitiva di quest’ultima spetta al Dipartimento della Funzione pubblica.
Sempre preliminarmente, la Commissione rileva altresì che sulla scelta di intervenire sulla pianta organica potrebbe incidere anche il riordino – eventuale – dei Consigli dell’Ordine conseguente alla revisione della geografia giudiziaria.
Ciò posto, la questione posta dal COA di Macerata va innanzitutto inquadrata nell’inserimento dei COA nell’ambito delle “Pubbliche Amministrazioni” e relativamente a tanto, quali limiti di autonomia possano esserci per i COA stessi nell’applicazione delle norme generali previste, appunto, per le pubbliche amministrazioni.
Venendo al caso di specie, con una lettura restrittiva degli obblighi gravanti in capo ai COA, in considerazione della prevalenza dei principi di razionalizzazione della spesa e di efficienza della pubblica amministrazione, potrebbe essere opportuno che il COA di Macerata provveda prima ad avviare la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis TUPI posto che potrebbero esservi posizioni di esubero di personale collocato in disponibilità ed iscritto negli appositi elenchi ai sensi degli artt. 33 e 34 TUPI (comma 2° del 34 bis).
La norma, infatti, prevede che le amm. (1° comma) “prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare …. ” e che le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (comma 5).
Successivamente sarà possibile procedere con una mobilità volontaria e, quindi, in mancanza di copertura, al concorso per l’assunzione.
Quanto al soggetto cui rivolgere la comunicazione, è presumibile che vada effettuata, trattandosi di un ordine professionale dotato di una propria autonomia, ai Servizi per l’Impiego regionali e provinciali, con informazione – per cautela – anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per converso, una lettura più “aperta” che tenga in considerazione l’assoluta autonomia finanziaria dei COA e pertanto la mancanza di qualsiasi incidenza da parte degli stessi sulla spesa pubblica, potrebbe condurre ad optare per l’esperimento soltanto della mobilità cosiddetta “volontaria” (in ragione dei principi di buona amministrazione) e successivamente di dar luogo al concorso per le assunzioni previste.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere 10 aprile 2013, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 10 Aprile 2013- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera (quesito)
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