La risposta al quesito è nei seguenti termini:
L’art. 8 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, tuttora vigente, richiede, per l’iscrizione nel Registro speciale dei praticanti, tenuto dal COA, la laurea in giurisprudenza.
Occorre dunque verificare: a) se l’aspirante all’iscrizione è provvisto di tale laurea, senza che il COA possa sindacare il percorso seguito per il suo conseguimento; b) se detto titolo, ove rilasciato da una Università privata, ha ottenuto il riconoscimento nell’ordinamento italiano.
Nel caso in esame appare provato il possesso della laurea, ma non risulta dalla formulazione del quesito se detto titolo abbia ottenuto il riconoscimento nell’ordinamento italiano.
In caso positivo il laureato in giurisprudenza ha diritto all’iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 28 settembre 2012, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 28 Settembre 2012- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera (quesito)
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