Quesito n. 172: Il COA di Milano pone il seguente quesito: se l’avvocato B sia tenuto ad evadere la richiesta del collega A di trasmettere documentazione relativa a processo ormai concluso, in relazione al caso in cui tale documentazione, allegata al fascicolo dell’avvocato B e rimasta depositata presso la cancelleria del giudice per tutta la durata del procedimento, sia sta infine restituita alla cliente di B, che però si rifiuta di far seguito alla richiesta del proprio ex avvocato.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’obbligo dell’avvocato nei confronti del Collega deve ritenersi adempiuto con la richiesta, rivolta al proprio (ex) cliente, della documentazione che sia già stata restituita.
Ove il cliente si rifiuti di metterla  a disposizione, non può far carico all’avvocato alcun ulteriore onere non essendo la documentazione più nella sua disponibilità e non avendo egli titolo per ottenerne la riconsegna a seguito dell’esaurimento del mandato.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 settembre 2012, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 28 Settembre 2012
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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