Quesito n. 168: Il COA di Milano chiede parere sul seguente quesito: “Se decorsi i cinque anni dall’irrogazione o dalla comunicazione di una sanzione disciplinare (ad esempio avvertimento), la sanzione stessa può considerarsi prescritta o estinta e, quindi, non produttiva di effetti”.

Osserva lo stesso COA che diversamente la sanzione disciplinare sarebbe maggiormente afflittiva rispetto a quella penale i cui effetti possono essere annullati con il ricorso alla riabilitazione, istituto non previsto per le sanzioni disciplinari.
La risposta al quesito è nei seguenti termini:
La prescrizione – che ai sensi dell’art. 51 RDL 27 nov. 1933, n. 1578 è di cinque anni – opera esclusivamente con riguardo all’azione disciplinare.
L’istituto non è pertanto applicabile alle sanzioni inflitte agli avvocati a conclusione del relativo procedimento, tempestivamente aperto, le quali dunque producono effetti senza limiti di tempo per quanto riguarda il dato storico della loro irrogazione, indipendentemente dagli effetti tipici previsti dalla legge per ciascuna sanzione.
Il dato storico può essere quindi utilizzato ai fini della valutazione della recidiva e/o della esistenza di “precedenti” di natura disciplinare.
Gli effetti delle sanzioni – sospensive e/o espulsive (cancellazione, radiazione) sono predeterminati ex lege.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 47 L.P., il professionista radiato può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno 5 anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta riabilitazione (il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per taluni delitti, tassativamente indicati nello stesso articolo).
Sull’istanza di riammissione provvede il Consiglio dell’Ordine che tiene l’albo per il quale è demandata la reiscrizione, il quale dovrà valutare il complessivo comportamento dell’istante, e quindi – senza limite di tempo – anche le sanzioni allo stesso eventualmente in precedenza inflitte.
Per completezza va segnalato che ai sensi della L. 20 maggio 1986, n. 198 è stato concesso condono per le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti attività professionali. La legge precisa che il condono da essa prevista non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte e che delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 luglio 2012, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 11 Luglio 2012
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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