Con nota 21 luglio 2011 Prot. n. 47028/12400/SF/FC il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla compatibilità dell’esercizio della professione forense da parte di un pubblico dipendente che fruisca del periodo di aspettativa previsto dall’art. 18 della Legge 4 novembre 2010 n. 183. L’amministrazione rimettente ha, in particolare, evidenziato di avere sottoposto analogo quesito al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola, il quale ha risposto il 18 luglio 2011 riportandosi sinteticamente al parere 9 maggio 2007 n. 26 espresso da questa Commissione – ad istanza del medesimo Consiglio territoriale – con riferimento all’istituto dell’aspettativa non retribuita del pubblico dipendente ed ai suoi effetti in ordine alla possibilità di iscrizione all’albo degli avvocati in pendenza di tale condizione giuridica. Al riguardo, l’amministrazione rimettente, sottolineando la specificità dell’aspettativa contemplata dal sopra indicato art. 18 della Legge n. 183/2010, ha richiesto a questa Commissione se l’orientamento espresso nel parere n. 26/2007 possa trovare conferma anche relativamente a tale fattispecie.
La questione è stata già esaminata da questa Commissione, formando oggetto del recente parere n. 70/2011, la cui motivazione può riassumersi nei seguenti termini:
– la previsione dell’art. 18 della Legge n. 183/2010 comporta la sospensione a termine del rapporto di lavoro pubblico, con conseguente affievolimento dei connessi doveri imposti al dipendente anzitutto con riguardo, per quanto in specie rileva, al regime delle incompatibilità tipiche del rapporto stesso di dipendenza;
– la disposizione legislativa costituisce norma di natura eccezionale, derogatoria dello statuto generale del lavoro dipendente e nell’ambito di quest’ultimo esaurisce la sua portata applicativa;
– non può, peraltro, dubitarsi che, pur versando in condizione di aspettativa non retribuita (la quale non incide sul diritto alla conservazione del posto ed alla riammissione in servizio), l’interessato mantenga lo status di pubblico dipendente, venendosi per ciò stesso a trovare nella situazione di incompatibilità all’iscrizione nell’albo professionale prescritta dall’art. 3, comma 2 del R.D.L. n. 1578/1933.
In conclusione, questa Commissione, richiamato sotto ogni altro aspetto il proprio parere n. 70/2011, ribadisce che, anche nell’ipotesi di fruizione dell’aspettativa consentita dall’art. 18 della Legge n. 183/2010, la permanenza del rapporto di dipendenza pubblica è incompatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 85 del 21 Settembre 2011- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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