Il COA di Rovigo chiede di sapere:
– se sia legittimo il comportamento dell’avvocato che, dichiarando di essersi conformato all’art. 17 c.d. nell’avere individuato i destinatari di un proprio opuscolo informativo, pur tuttavia non fornisca alcuna indicazione in merito;
– se sia legittima la richiesta di conoscere i nomi dei colleghi che hanno segnalato il contegno del collega;
– quale siano i criteri consentiti dall’art. 17 cit. per individuare possibili destinatari di opuscoli informativi.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– il comportamento del collega che non risponda alle richieste precise e specifiche del Consiglio dell’ordine è censurabile ai sensi dell’art. 24 c.d. Non è legittima la richiesta di conoscere i nominativi dei colleghi che rendono segnalazioni agli ordini. L’art. 17 c.d. non prende in considerazione i destinatari degli opuscoli informativi, limitandosi a regolarne il contenuto; la Commissione non ritiene possano esservi limiti in ordine ai destinatari se l’informazione è resa secondo correttezza e verità, nel rispetto dei principi di dignità e decoro della professione.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 31 Luglio 2002- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera (quesito)
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