Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere, sentito preventivamente l’avv.Ruggieri, coordinatore della Commissione Tariffe.
– per quanto sub a: presupposto del quesito è che l’avvocato si sia rivolto al Consiglio dell’ordine per l’opinamento della parcella determinata nella misura e secondo le modalità previste dalla legge sul gratuito patrocinio, quando abbia già esperito la procedura giudiziale per il recupero del credito professionale. A giudizio di questa Commissione, poichè l’azione civile esperita dall’avvocato consegue all’inadempienza dell’assistito nel pagamento del compenso relativo al processo penale, l’iscritto ha diritto ad essere rimborsato delle spese e degli onorari ed il COA può dunque liquidare le voci attinenti a tale attività.
Identicamente, se l’avvocato richiedesse, prima di agire per il recupero, l’opinamento della nota penale sulla base dell’art. 32 disp. att. c.p.p., nel successivo giudizio determinato dalla eventuale inadempienza dell’assistito potrebbe rivalersi nei confronti dello stesso per ottenere le spese legali inerenti a tale azione.
Per quanto sub b): sembra di capire che col quesito si richieda se i criteri applicabili alle note in materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato siano applicabili a tutte le ipotesi di difesa penale.
A giudizio di questa Commissione la disciplina prevista per il patrocinio dei non abbienti ha certamente carattere speciale e, come tale, non sembra estensibile in via generale a tutti i casi di difesa penale, che peraltro trovano regolamento nel sistema tariffario forense.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 175
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 175 del 29 Novembre 2002- Consiglio territoriale: COA Casale Monferrato, delibera (quesito)
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