Si chiede se sia compatibile l’esercizio della professione forense con la qualifica di lavoratore socialmente utile presso le Pubbliche Amministrazioni.
In riferimento al quesito posto dal COA remittente, può osservarsi che la qualità di Lavoratore Socialmente Utile presuppone la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cui abbia fatto seguito una collocazione in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e successivamente, con Decreto Ministeriale, l’inserimento del soggetto interessato nelle liste dei Lavoratori Socialmente Utili, che prestano la propria attività in favore di Amministrazioni Pubbliche.
Tale presupposto rende quindi incompatibile l’esercizio della professione forense da parte di un soggetto che continui a mantenere l’iscrizione nelle predette liste, nonché a ricevere la relativa indennità.
Né, per sostenere la tesi contraria può essere invocata la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso la possibilità che l’attività prestata dagli LSU presso le Amministrazioni possa trasformarsi in rapporto di pubblico impiego, giacché – a tacer d’altro – tanto è impedito dalla norma generale che prevede la necessità dell’esperimento di concorso per accedere ai ruoli del pubblico impiego (così come analogamente per i contratti a tempo determinato posti in essere da Amministrazioni Pubbliche è escluso che possano trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato pur in presenza dei requisiti che ne consentirebbero la cd. conversione nel settore privato).
Non senza dire infine, che le eccezioni alle norme sull’incompatibilità con la professione di Avvocato sono tassative e vanno riguardate in un’ottica necessariamente restrittiva – così come sempre affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e di questo Consiglio – e a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge Professionale (art. 19) riguardano l’insegnamento o la ricerca in materia giuridica nell’Università o nelle scuole secondarie pubbliche o presso Enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione pubblica, i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, nei limiti consentiti nell’ordinamento universitario, ed infine gli Avvocati che esercitano attività legale per conto di Enti Pubblici, con la limitata facoltà di curare esclusivamente gli affari propri dell’Ente, nonché quelle previste in via residuale dall’art. 18 L.P.
Consiglio nazionale forense (rel. Piacci), parere 9 aprile 2014, n. 26
Quesito n. 372, COA di Trapani
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 09 Aprile 2014- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera (quesito)
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