Quesito del COA di Torino sulla decurtazione del compenso professionale previsto dal “Testo unico in materia di spese di giustizia”

Il COA di Torino chiede di conoscere:
“a) se l’introduzione dell’art.106 bis D.P.R. n. 115/2002 avvenuta ad opera dell’art. 1 L. 27.12.2013 n. 147 (cd. legge di stabilità 2014) non costituisca formalizzazione a livello di fonte primaria degli esisti scaturiti dai lavori per l’emanazione del nuovo Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione giurisdizionale dei compensi forensi, in luogo e per la medesima ragione di contenimento di bilancio all’origine dell’ipotizzata previsione in sede regolamentare, ovvero se detta previsione, a dispetto dell’identità del fine perseguito e nonostante il rilievo costituzionale dei diritti oggetto di giudizio, debba rappresentare aggiuntiva ed ulteriormente pregiudizievole decurtazione rispetto a quella tutt’oggi vigente ex D.M. 140/12;
b) se l’immediata applicazione dell’ulteriore decurtazione debba o meno essere riferita alle richieste di liquidazione relative a fasi processuali conclusesi successivamente alla sua entrata in vigore ovvero se costituisca a tanto e sulla base di quali criteri ermeneutico-interpretativi”.

La questione sottoposta all’attenzione di codesta Commissione con il quesito in oggetto risulta superata alla luce del testo del nuovo D.M. n. 55/14 (cd Decreto Parametri) con il quale si è eliminata la diminuzione prevista dal D.M. 140/12, residuando, per la determinazione dei compensi ai difensori ammessi al cd Gratuito Patrocinio, la sola ipotesi di riduzione prevista nella misura del 30% dalla cd. Legge di Stabilità 2014.

Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 16

Quesito n. 357, COA di Torino

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 09 Aprile 2014
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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