Quesito del COA di Perugia: il nuovo Ordinamento forense vieta ogni informazione non strettamente riguardante l’attività professionale?

Si chiede come debba essere interpretato il 3° c. dell’art. 10 L. 247/12 là dove prevede che “in ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale”, anche alla luce di quanto previsto al precedente comma 1 (ove si parla di “pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio”) e alla stessa rubrica (“informazioni sull’esercizio della professione”)

Il C.O.A. remittente chiede sostanzialmente se sia ipotizzabile un’interpretazione della norma secondo la quale sarebbe vietata ogni informazione non strettamente riguardante l’attività professionale, l’organizzazione e la struttura dello studio, la natura e i limiti dell’obbligazione professionale e che dunque non sarebbe lecito diffondere, ad esempio tramite il sito, il proprio curriculum o l’eventuale partecipazione e/o organizzazione di eventi formativi.
Né la lettera né la ratio dell’art. 10 L. 247/12 consentono di affermare la sussistenza di un divieto di inserire nella propria pubblicità informativa il curriculum o la partecipazione a corsi e convegni aventi ad oggetto temi giuridici.
Una diversa conclusione potrebbe giustificarsi solo ritenendo la formazione e l’aggiornamento attività del tutto avulse da quella professionale: un presupposto del tutto erroneo poiché la preparazione e l’aggiornamento costituiscono doveri dell’avvocato previsti, non a caso, dalla legge professionale (art. 11) e dalle varie norme del C.D. succedutesi (prima art. 13 ora art. 15).
Tali norme non sono venute meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 della L. 247/12 la cui ratio si uniforma ai principi introdotti sia dalla L. 4/8/2006 n. 248 che dall’art. 4 del DPR 137/2012: gli specifici doveri additivi, previsti dalla regolamentazione deontologica, impediscono di ritenere che un’attività caratterizzante in positivo la professione dell’avvocato, quale la cura della propria preparazione, possa essere esclusa dalla pubblicità informativa.
Si deve quindi affermare la liceità dell’informazione resa anche attraverso l’indicazione di eventi formativi cui si sia partecipato o che si siano organizzati perché nella nozione di attività professionale (senza necessità di interpretazione estensiva) va ricompreso non solo quanto costituisca esercizio dello specifico mandato difensivo ma anche tutto quanto sia connesso e funzionale al miglior svolgimento dello stesso.
Le suesposte considerazioni, secondo le quali le norme deontologiche costituiscono fonti integrative del precetto legislativo, portano ad affermare che non sia consentita tutt’ora l’indicazione dei nominativi di clienti dello studio: a ciò ostano sia la ratio dell’art. 10 c. 2° L. 247/2012 sia l’espressa previsione dell’art. 17 2° canone dell’attuale C.D.
La propalazione di tali dati risponde a criteri di mera autoreferenzialità mentre il fine delle disposizioni sopra richiamate non è esclusivamente quello di tutelare il riserbo ed il segreto professionale (che sono presidiati anche da altre norme) ma quello di impedire una comunicazione che, solo all’apparenza trasparente, è in realtà suggestiva ed ingannevole siccome finalizzata a far derivare la prova delle qualità professionali dalla notorietà o dalle dimensioni imprenditoriali degli assistiti. Elementi, questi ultimi, che non possono di per sé essere indicativi del valore dell’avvocato il quale non deve vivere professionalmente dell’altrui luce riflessa pena, in mancanza, un’attribuzione di autorevolezza del tutto ingannevole perché del tutto svincolata dalle doti effettive.
Al secondo quesito deve quindi fornirsi risposta negativa dovendosi ritenere che non sia lecito pubblicare i nominativi dei propri clienti ancorché questi vi consentano.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 9 aprile 2014, n. 17

Quesito n. 359, COA di Perugia

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 09 Aprile 2014
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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