Quesito del COA di Oristano sul ricongiungimento di un periodo di pratica legale dopo la cancellazione dal registro dei praticanti

Si chiede se sia possibile il ricongiungimento di un periodo di pratica legale per un praticante reiscrittosi al registro praticanti in data 8/3/2013 dopo essersi iscritto il 27/4/2009 e cancellato nell’aprile 2012 avendo cessato la pratica nel settembre 2010.

La risposta al quesito è negativa, posto che l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4, u.c., R.D. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.

In questo senso si è costantemente affermato questo Consiglio Nazionale anche con proprie decisioni n. 58/97 e n. 207/99 che, ancorché risalenti, sono state pronunciate in un contesto normativo per nulla difforme dall’attuale.
È il caso di precisare comunque che il venir meno degli effetti della pratica, in caso di interruzione dalla stessa per più di sei mesi, è stato riaffermato anche dall’art. 41 c. 5 L. 247/12 norma che sarà peraltro applicabile solo a decorrere dal terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 11

Quesito n. 324, COA di Oristano

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 26 Marzo 2014
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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