Quesito del COA di Fermo

Il Consiglio richiedente domanda:

a) se l’inadempimento di un avvocato nei confronti di un collega, contegno considerato deontologicamente rilevante dall’art. 30 cod. deont., debba ritenersi violazione di carattere permanente e, in caso affermativo, come debba computarsi il termine di prescrizione dell’illecito deontologico;

b) se, alla luce della vigente normativa in tema di esercizio della professione da parte del praticante abilitato, sussista un limite di valore anche ai fini del patrocinio nel corso procedure esecutive immobiliari o di opposizione alle stesse.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Per ciò che riguarda il quesito sub a), senza dubbio il comportamento dell’avvocato che non provveda a liquidare i compensi richiesti da un collega, incaricato di funzioni di rappresentanza ed assistenza, costituisce un illecito deontologico a carattere permanente. Ciò non toglie che il collega creditore debba formulare e coltivare con diligenza le proprie istanze, cosicché la prescrizione della violazione deontologica seguirà il regime di prescrizione del relativo credito.

Quanto alla seconda questione, l’art. 7, lett. a, n. 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, disposizione che fa riferimento agli “affari civili” nel loro complesso, deve ritenersi comprensivo anche delle procedure esecutive e delle relative eventuali fasi di opposizione, cosicché il limite di valore al patrocinio sussiste anche in tale caso.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 24 maggio 2006, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 24 Maggio 2006
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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