Quesito del COA di Chieti

L’Ordine (di Chieti) chiede, sulla scorta di una richiesta proveniente da alcuni iscritti:
– se siano possibili investigazioni difensive dell’avvocato anche nel processo civile;
– se, in caso di risposta positiva, possa procedersi all’audizione dei testimoni e quali ne siano le modalità e l’utilizzo processuale.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
«La richiesta di pareri dei singoli iscritti agli albi forensi, tramite i C.O.A., è ammissibile, per l’art. 25, primo comma, del regolamento delle attività del C.N.F., in ispecie quando le questioni abbiano carattere di interesse generale e non siano idonee ad interferire con lo svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce al Consiglio nazionale.
Gli avvocati, che hanno chiesto il parere, hanno puntualmente richiamato l’art. 52 del codice deontologico, che è composto da un comma ed un canone: il primo comma pone la regola generale che l’avvocato «deve evitare di intrattenersi con i testimoni» che abbiano già assunto questa veste; il canone disciplina (con un dettaglio di ben sedici punti) l’attività investigativa del difensore in sede penale, introdotta nel codice di procedura penale dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
È noto che «le norme deontologiche forensi costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo» (Cass., sez. un., sent. 20 dicembre 2007, n. 26810), che – come tali – vanno interpretate a’ sensi degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
All’art. 52 cod. deont. non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole, per le quali il secondo comma si applica esclusivamente in sede processuale penale, e pone, così, un’eccezione alla regola generale del primo comma.
Va aggiunto che la legge n. 397/2000 rivela chiaramente l’intenzione del legislatore di rafforzare l’esercizio del diritto di difesa solamente in sede processuale penale (art. 327-bis, c.p.p.)».

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 23 aprile 2009, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 23 Aprile 2009
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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