Quesiti nn. 185, 186, 192: L’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia hanno formulato quesiti in merito all’applicabilità dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 137/12 – in materia di tirocinio presso l’Avvocatura generale dello Stato e presso uffici legali di enti pubblici, o di enti privati autorizzati – ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.P.R. n. 137/12.

Tutti i quesiti pongono il problema dell’applicabilità della disposizione in esame ai tirocini in corso, ed in particolare ai tirocinanti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, abbiano già svolto presso l’Avvocatura o l’ente pubblico (enti privati autorizzati, allo stato, non risultano), più di un anno di tirocinio: essi, pertanto, possono essere assunti ad oggetto di un medesimo parere.
L’art. 10, commi 1, 2 e 3 del D. P. R. n. 137/12 dispone che:
“1.  Fermo in particolare quanto disposto dall’articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.
2.  Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno”.

In particolare, l’Avvocatura, con propria circolare n. 51 del 12 settembre 2012, ha disposto l’immediata cessazione, a decorrere dal 16 agosto 2012, del tirocinio di quei giovani che abbiano già svolto un periodo uguale, o superiore a un anno.
Tuttavia, a fronte del disagio dei tirocinanti e, soprattutto, dell’emergere – in seno ai COA – di orientamenti favorevoli a rilasciare il certificato di compiuta pratica anche a coloro che abbiano svolto l’intero periodo di tirocinio presso l’Avvocatura o l’ufficio legale di ente pubblico, l’Avvocatura ha formulato il quesito in discorso, chiedendo in particolare se il Consiglio nazionale forense “ritenga ammissibile tale possibilità, in via transitoria, riconoscendo validità alla pratica forense iniziata presso l’Avvocatura prima dell’entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi”.
La problematica può trovare soluzione partendo dalla premessa che la disciplina del tirocinio forense risulta dalla integrazione delle norme degli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/12 , e non unicamente dall’ultima delle due norme richiamate. L’art. 6, comma 14, espressamente prevede che “le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall’art. 9 , comma 6, del D. L. 24.1.2012, n. 1, conv., con mod., dalla l. 24.3.2012, n. 27”.
Fermo dunque che solo le disposizioni sulla riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio si applicano anche ai tirocini in corso al momento dell’entrata in vigore della relativa norma (e quindi dal 24.1.2012) – ciò secondo l’ultima interpretazione fornita al riguardo dal Ministero vigilante – tutte le altre disposizioni che contribuiscono a conformare il nuovo tirocinio si applicano solo a quelli iniziati a partire dal 16.8.2012.
Se è vera la premessa per cui la disciplina del tirocinio forense trova la sua fonte nella combinazione delle norme degli artt. 6 e 10 cit. (e non può essere altrimenti), sarebbe illogico non estendere la portata delle disposizione dell’art. 6, comma 14, alle modalità di svolgimento del tirocinio previste dall’art. 10 cit., posto che quest’ultime, assieme alle altre, concorrono a conformare l’unico tirocinio forense.
Una conclusione diversa genererebbe l’illogica conseguenza per cui lo stesso tirocinio, unicamente conformato, è tuttavia destinatario di due previsioni diverse in relazione alla disciplina transitoria; ragioni di omogeneità sistematica e di razionalità inducono, dunque, a privilegiare la conclusione per cui la disposizione dell’art. 6, comma 14, si applica anche alle modalità di svolgimento del t. f. previste dall’art. 10 cit.
Questa conclusione non è peraltro contraddetta – ché ne risulta anzi confermata – dalla norma dell’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 137/12, secondo la quale “il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi, presso un avvocato iscritto all’Ordine”. Infatti, detta norma aggiunge “o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico”. Ciò significa che ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l’A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall’art. 10, comma 2, cit.
Ne deriva conclusivamente che la norma dell’art. 10, comma 1, cit. si applica ai soli tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012; non è superfluo sottolineare che in ogni caso il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle norme, non abrogate, del D.P.R. n. 101/1990.

Consiglio Nazionale Forense, parere 24 ottobre 2012, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 24 Ottobre 2012
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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