Il primo dei quesiti proposti attiene alla decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione dall’albo su richiesta dell’interessato.
Il secondo quesito attiene alla possibilità di rilasciare la certificazione di cancellazione a terzi che ne facciano richiesta, precisando in caso affermativo, le modalità di accesso e le eventuali imposte da pagare.
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
«Con riferimento al primo dei quesiti proposti, si osserva che, pur avendo il provvedimento di cancellazione su richiesta dell’iscritto natura evidentemente costitutiva, specularmente a quanto accade per il provvedimento di iscrizione, va considerato che la norma di cui all’art. 37, comma 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede la necessaria notifica del provvedimento di cancellazione sia all’interessato che al pubblico ministero. Se ne ricava che la decorrenza degli effetti della cancellazione vada calcolata in relazione alla data della notifica del provvedimento.
Con riferimento al secondo quesito, attesa la natura pubblica dell’albo professionale, la Commissione ritiene del tutto lecito il rilascio della certificazione di cancellazione a terzi che ne facciano richiesta, presentando apposita domanda al Consiglio dell’ordine competente, che riscuoterà gli eventuali diritti di segreteria e copia».
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 11 Dicembre 2008- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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