La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, il professionista aveva pubblicizzato il proprio studio professionale a mezzo email, ivi affermando di effettuare alcune prestazioni professionali gratuite).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 118
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 207, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 15 marzo 2013, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 23 Luglio 2015 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 11 Gennaio 2010 (censura)
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