Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non scrimina l’illecito

L’illecito deposito in giudizio di documentazione riservata o contenente proposte transattive (art. 48 ncdf, già art. 28 codice previgente) non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 21 novembre 2017, n. 181

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 21 Novembre 2017 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Luglio 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment